CGA

Condizioni generali di vendita di ZARGES GmbH

(Aggiornato a settembre 2014)

Assicuriamo che i dati personali in merito a qualsivoglia rapporto commerciale o quelli acquisiti in relazione a esso, provenienti dall'acquirente/fornitore o da terzi, verranno trattati ai sensi della Legge federale sulla protezione dei dati.

1. Area di applicazione

1.1 
Le nostre condizioni generali di vendita valgono solo rispetto alle aziende ai sensi del § 310 par. 1 BGB.

1.2 
Le nostre CGV sono esclusive. Non riconosciamo eventuali condizioni di vendita del cliente contrarie o diverse dalle nostre, salvo espresso accordo scritto. Le nostre condizioni di vendita valgono anche anche nel caso in cui noi svolgiamo la consegna al cliente senza alcuna riserva, pur conoscendo condizioni di vendita del cliente opposte o diverse dalle nostre.

2. Adempimento del contratto

2.1 
Le nostre offerte in Internet, nei prospetti e in altro materiale cartaceo sono senza impegno. Sulle nostre figure, i disegni, i calcoli e altra documentazione, compresi quelli di costruzioni realizzate nell’ambito di un’offerta, ci riserviamo i diritti di proprietà e d’autore. Ciò vale anche per documentazione scritta caratterizzata come “riservata”. Essa dovrà esserci restituita a richiesta o in caso di mancata attribuzione dell’incarico. Il cliente potrà cederla a terzi solo previo nostro espresso consenso.

2.2 
Gli ordini sono offerte dei nostri clienti. Essi possono essere da noi accettati entro due settimane dalla ricezione per iscritto, con una conferma d’incarico.

2.3
Non si stipulano accordi orali accessori

3. Contenuto del contratto in caso di contratti di produzione di pezzi secondo modelli o disegni del cliente 
Utensili speciali per la realizzazione di questi incarichi saranno fatturati al cliente al prezzo di costo. Essi rimarranno di nostra proprietà. Dopo la realizzazione dell’incarico, gli utensili saranno da noi conservati per un anno. Allo scadere di questo tempo, gli utensili vengono eliminati.

4. Prezzi
I nostri prezzi sono netti e in EURO da fabbrica (Weilheim/Alta Baviera). I prezzi non comprendono il confezionamento, che verrà fatturato a parte. L’IVA sarà indicata a parte in fattura al tasso applicabile al momento dell’emissione della stessa. 

5. Ritardo nei pagamenti
Salvo diverso accordo al momento della conferma d’ordine, il prezzo d’acquisto senza alcuna detrazione dovrà essere corrisposto entro 30 giorni a partire dalla data di fatturazione.

Al cliente spetta il diritto di ritenzione solo laddove egli faccia valere le proprie ragioni in forma legalmente valida, incontrovertibile e da noi riconosciuta.

6. Tempi di consegna

6.1 
L’inizio del tempo per la fornitura concordato o da noi indicato presume il chiarimento di tutte le questioni tecniche.

6.2 
Il rispetto della nostra politica per le consegne presuppone sempre il puntuale e corretto adempimento degli obblighi del cliente. Ci riserviamo l’eccezione del contratto non adempiuto.

6.3 
Qualora il cliente si trovasse in ritardo di accettazione o violasse colpevolmente altri obblighi di cooperazione, avremo titolo per pretendere i danni da da ciò cagionatici compresi eventuali oneri. È fatta riserva di ulteriori diritti. 

6.4 
Nei casi di cui al par. 6.3, il pericolo di eventuale perimento o danneggiamento della cosa passa al cliente qualora questi si trovi in una situazione di ritardo di accettazione oppure mora del debitore. 

6.5 
Risponderemo in conformità alle norme di legge laddove il contratto d’acquisto alla base dell’operazione rappresenti un contratto a termine fisso ai sensi di § 286 par. 2 n. 4 BGB oppure di § 376 HBG. Risponderemo, in conformità alle norme di legge, anche laddove il cliente, in conseguenza di un ritardo di fornitura a noi imputabile, dovesse comunicare il suo mancato interesse dell’adempimento.

6.6 
Saremo inoltre responsabili, in conformità alle norme di legge e a condizione che il ritardo di fornitura si basi su una grave negligenza o dolo da parte nostra. Un’eventuale colpa dei nostri rappresentanti o aiutanti sarà addebitabile a noi. Laddove il ritardo di fornitura fosse dovuto a una grave negligenza da parte nostra nell’adempimento del contratto, la nostra responsabilità di risarcimento sarà limitata a danni prevedibili e tipici.

6.7 
Saremo inoltre responsabili, secondo le norme di legge, laddove il ritardo a noi imputabile fosse dovuto a una grave violazione di un obbligo contrattuale essenziale. In tal caso, tuttavia, la nostra responsabilità di risarcimento sarà limitata a danni prevedibili e tipici.

6.8 
Inoltre, risponderemo in caso di ritardo di consegna per ogni settimana completa di ritardo con un’indennità di ritardo forfetizzata per un importo di 
0,5 % del valore della consegna per settimana, tuttavia per max. il 5 % del valore della consegna.

6.9
Con riserva di ulteriori diritti di legge del cliente

7. Trasferimento del rischio
Salvo diversa indicazione sulla conferma d’ordine, in riferimento al trasferimento del rischio si concorda una consegna “dalla fabbrica”. 

8. Responsabilità per difetti

8.1 
I diritti di garanzia del cliente per eventuali difetti presuppongono l’obbligo da parte di quest’ultimo di controllare e presentare reclami in conformità a § 377 HGB.

8.2
In presenza di un difetto della cosa, il cliente avrà diritto a un rimedio. In caso di diritto a un rimedio, avremo titolo, a nostra discrezione, per riparare il difetto o consegnare un nuovo oggetto privo di difetti. In caso di rimedio, saremo obbligati ad assumerci l’onere di tutte le spese necessarie per la risoluzione del problema a condizione che esse non aumentino perché la cosa è stata trasferita in luogo diverso da quello di adempimento.

8.3 
Qualora il rimedio dovesse fallire, il cliente potrà scegliere tra il recesso o una riduzione del prezzo.

8.4 
Ai sensi delle disposizioni di legge, laddove il cliente abbia fatto valere il proprio diritto al risarcimento, saremo responsabili in caso di problemi causati da dolo o grave negligenza dei nostri rappresentanti o aiutanti. Laddove non possa esserci addebitato alcun dolo in riferimento all’inadempienza contrattuale, la responsabilità di risarcimento sarà limitata a danni prevedibili e tipici.

8.5
Risponderemo, ai sensi di legge, in caso di violazione colpevole di un obbligo contrattuale essenziale; in tal caso, tuttavia, la responsabilità di risarcimento sarà limitata a danni tipici e prevedibili. 

8.6 
La responsabilità legale per danni derivanti da lesioni alla vita, all'integrità fisica e alla salute rimane immutata; ciò vale anche laddove la responsabilità sia obbligatoria ai sensi della Legge sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi. 

8.7 
Salvo diversa regolamentazione precedente, la nostra responsabilità è esclusa.

8.8 
Il termine di prescrizione per i diritti derivanti dalla garanzia è di 12 mesi dal trasferimento del rischio. Ciò non vale in caso di vendita di un oggetto generalmente destinato a una costruzione e che abbia causato il guasto.

8.9
Sono fatti salvi i termini di prescrizione in caso di azione di regresso secondo i §§ 478, 479 BGB . Essi sono pari a 5 anni, a partire dalla consegna dell’oggetto difettoso.

9. Responsabilità solidale

9.1
Qualsiasi altro obbligo di risarcimento danni, diverso da quanto previsto al § 8, è escluso indipendentemente dalla base giuridica delle rivendicazioni opposte. Ciò vale in particolare per le richieste di risarcimento fondate su un difetto alla stipula del contratto, causate da altre inadempienze o per rivendicazioni di risarcimento danni derivanti da fatto illecito ai sensi del § 823 BGB.

9.2
La limitazione secondo il par. 9.1 si applica anche qualora l’acquirente, invece di una richiesta di risarcimento danni, in luogo della prestazione richieda il rimborso delle spese inutili.

9.3 
Nella misura in cui la responsabilità di risarcimento nei nostri confronti è esclusa o limitata, ciò vale anche per quanto riguarda la responsabilità personale per i risarcimenti danni dei nostri dipendenti, collaboratori, rappresentanti e agenti.

10. Riserva di proprietà

10.1 
Ci riserviamo il diritto di proprietà sulle merci da noi fornite fino all’adempimento di tutti gli obblighi di pagamento derivanti dal contratto di fornitura.

10.2 
In caso di violazione del contratto da parte dell’acquirente, in particolare in caso di ritardo nei pagamenti, avremo titolo per ritirare la cosa. Il ritiro della cosa da parte nostra implica un recesso dal contratto. Dopo il ritiro della cosa, avremo titolo per rivenderla. Il ricavo della vendita si ha dalla deduzione dei crediti del cliente, meno le opportune spese di liquidazione.

10.3 
Il cliente è obbligato a trattare la cosa con cura. In particolare, è obbligato ad assicurarla, a proprie spese, contro danni da fuoco, acqua e furto, per il valore da nuovo. Laddove fossero necessari lavori di manutenzione e ispezione, il cliente dovrà svolgerli tempestivamente e a proprie spese. 

10.4
In caso di pignoramenti o altri interventi di terzi, il cliente dovrà comunicarceli tempestivamente per iscritto, perché possiamo adire le vie legali in conformità al § 771 ZPO. Qualora i terzi non siano in grado di rimborsarci le spese giudiziali e stragiudiziali della querela ai sensi del § 771 ZPO, il cliente sarà responsabile del danno cagionatoci.

10.5
In presenza di riserva di proprietà, il cliente è tenuto a conservare in luogo separato e a contrassegnare la cosa. Egli ha però titolo per rivendere la cosa nel corso del normale svolgimento dell’attività. Tuttavia il cliente ci cede sin da ora tutti i suoi crediti corrispondenti all’importo finale della fattura e comprensivi di IVA del nostro credito, a egli derivanti dalla successiva rivendita ai suoi acquirenti o a terzi, indipendentemente dal fatto che la cosa sia stata rivenduta senza rielaborazione o previa rielaborazione. 
Il cliente rimane autorizzato alla riscossione di questo credito anche dopo la cessione. L'acquirente dovrà registrare e custodire gli importi derivanti dai crediti ceduti in modo separato. È fatto salvo il nostro diritto a riscuotere i crediti in proprio. Ci obblighiamo, tuttavia, a non riscuotere il credito a condizione che il cliente rispetti i propri obblighi di pagamento sul ricavo incassato senza alcun ritardo e in particolare in assenza di domande di apertura di una procedura di concordato o per insolvenza o di sospensione dei pagamenti. Laddove tuttavia ciò dovesse verificarsi, il cliente è tenuto, a richiesta, a comunicare i crediti ceduti e i relativi debitori, a fornire tutti i dati necessari per la riscossione e i relativi documenti e a comunicare immediatamente ai debitori la cessione dei crediti a noi.

10.6 
Il cliente ha inoltre titolo per rielaborare o trasformare la cosa nel corso dell’attività quotidiana. Tali attività verranno però sempre svolte per noi. Qualora la cosa venisse rielaborata con oggetti diversi dai nostri, noi acquisiremo la comproprietà del nuovo oggetto in proporzione al valore della cosa - in questo caso sarà determinante l’importo finale della nostra fattura oltre IVA - rispetto agli altri oggetti rielaborati al momento della rielaborazione. Per l’oggetto nato dalla rielaborazione varranno le stesse condizioni valide per l’oggetto da noi fornito sotto riserva di proprietà. 

10.7
Qualora la cosa venisse rielaborata con oggetti diversi dai nostri, noi acquisiremo la comproprietà del nuovo oggetto in proporzione al valore della cosa - in questo caso sarà determinante l’importo finale della nostra fattura oltre IVA - rispetto agli altri oggetti fusi al momento della fusione tra gli oggetti. Se la fusione ha luogo in maniera tale che l’oggetto del committente debba essere considerato l’oggetto principale, si concorda che il cliente trasmetta a noi la comproprietà in proporzione. Il committente assicura la proprietà esclusiva così originatasi o la comproprietà per noi.

10.8 
Il cliente cederà a noi anche i crediti nei confronti di terzi originatisi dall’associazione della cosa con un pezzo di terra, a garanzia dei nostri crediti nei suoi confronti.

10.9
Ci obblighiamo a rilasciare le garanzie a noi dovute a richiesta del cliente nella misura in cui il valore realizzabile dalle nostre garanzie superi il credito da garantire di oltre il 10%. La selezione delle garanzie da liberare è a nostra discrezione.

11. Crediti
Abbiamo titolo per cedere a terzi in nostri crediti nei confronti dei clienti.

12. Foro competente  
Foro competente è quello del paese in cui è situata la nostra sede legale, ossia Weilheim ( 82362). Avremo tuttavia titolo per citare il cliente anche nel tribunale del suo luogo di residenza. 

13. Luogo di adempimento
Salvo diversa definizione nella conferma d’ordine, il luogo di adempimento è la nostra sede legale, situata presso Weilheim (82362).

14. Diritto vigente
Si applica il diritto della Repubblica Federale Tedesca; la validità della Convenzione delle Nazioni Unite è esclusa.


Indirizzo postale:
Postfach 16 30 
D-82360 Weilheim

Indirizzo: 
Zargesstraße 7 
D-82362 Weilheim

Iscritta al registro delle imprese di: 
Monaco HRB 169642
ILN 40 03866 00000 5

Amministratore delegato:
Maximilian Treptow